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Sez. 5, Sentenza n. 2499 del 15/11/2016 Ud. (dep. 18/01/2017) Rv. 269073 - 01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE | Riforma "in melius" della sentenza di condanna - Obbligo di rinnovare l'istruttoria - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2016-11-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/269073-01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE

In tema di rinnovazione dell'istruttoria, l'obbligo del giudice di appello di procedere in tal senso e di escutere nuovamente i dichiaranti, qualora valuti diversamente la loro attendibilità rispetto a quanto ritenuto in primo grado - ai sensi dell'art. 6 CEDU, come interpretato dalla Corte EDU con sentenza 5 luglio 2011, Dan c/Moldavia - trova applicazione solo nel caso in cui il giudice di appello intenda riformare in peius una sentenza di assoluzione, ma non anche nel caso opposto, in cui da un giudizio di condanna in primo grado si pervenga ad un esito assolutorio in appello.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 593 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)