Sez. L, Sentenza n. 7801 del 08/06/2001 (Rv. 547345 - 01)
POSTE E RADIOTELECOMUNICAZIONI PUBBLICHE - ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO - PERSONALE | Privatizzazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti - Dirigenti - Diritto al proseguimento del rapporto per un biennio dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di età - Momento costitutivo - Sopravvenuta contrattazione contraria - Inapplicabilità.
POSTE E RADIOTELECOMUNICAZIONI PUBBLICHE - ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO - PERSONALE
Per i dipendenti postali con qualifica di dirigenti il diritto al proseguimento del rapporto di lavoro per un biennio dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di età, previsto dall'art. 16 del D.Lgs. n. 503 del 1992, sorge con il tempestivo esercizio dell'opzione nel momento in cui la relativa comunicazione giunge al destinatario. Nei confronti dei soggetti che abbiano già esercitato l'opzione, la clausola della sopravvenuta contrattazione collettiva che prevede l'automatica cessazione del rapporto di lavoro del dirigente al compimento della suddetta età è inapplicabile, non potendo far venir meno un diritto già acquisito dal lavoratore.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 503 art. 16 CORTE COST., Decreto Legge 01/12/1993 num. 487 art. 6, Legge 29/01/1994 num. 71 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)