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Sez. 2, Sentenza n. 6601 del 04/12/1982 (Rv. 424237 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - MAGGIOR DANNO DA SVALUTAZIONE MONETARIA - PROVA - LIMITI - INSUSSISTENZE - PRESUNZIONI SEMPLICI EX ART. 2729 CC - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1982-12-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/424237-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - MAGGIOR DANNO DA SVALUTAZIONE MONETARIA - PROVA - LIMITI - INSUSSISTENZE - PRESUNZIONI SEMPLICI EX ART. 2729 CC - AMMISSIBILITÀ.*

In tema di inadempimento di obbligazioni pecuniarie, ed al fine del riconoscimento del maggior danno derivante da svalutazione monetaria, il creditore può avvalersi di qualsiasi mezzo di prova, comprese le presunzioni semplici che abbiano i requisiti della gravità e concordanza. (V 4088/82, mass n 422063; (V 1818/82, mass n 419661; 329/82, mass n 418030).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)