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Sez. 2, Sentenza n. 405 del 26/01/1985 (Rv. 438620 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - PROVA - LIMITI - INSUSSISTENZA - PRESUNZIONI SEMPLICI - AMMISSIBILITÀ - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1985-01-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/438620-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - PROVA - LIMITI - INSUSSISTENZA - PRESUNZIONI SEMPLICI - AMMISSIBILITÀ - FATTISPECIE.*

In tema di inadempimento di obbligazioni pecuniarie al fine del riconoscimento del maggiore danno derivante da svalutazione monetaria, il creditore può avvalersi di qualsiasi mezzo di prova, senza alcuna limitazione, e, quindi, anche di presunzioni semplici fondate sulle sue condizioni e qualità personali. (nella specie è stata cassata la sentenza impugnata non essendosi esaminato un certificato da cui risultava che il creditore era iscritto alla camera di commercio come imprenditore edile). (V 4088/82, mass n 422063; (V 1818/82, mass n 419661; (V 329/82, mass n 418030; (Conf 6601/82, mass n 424237).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)