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Sez. 3, Sentenza n. 4391 del 04/07/1981 (Rv. 415092 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - COSTITUZIONE E COMPARIZIONE DELLE PARTI - MANCATA COSTITUZIONE DELLO APPELLANTE ALLA PRIMA UDIENZA - COMUNICAZIONE DELL'UDIENZA DI RINVIO - OBBLIGO - FINALITA - PRONUNCIA SUL MERITO DA PARTE DEL GIUDICE D'APPELLO - DEDUCIBILITA IN CASSAZIONE DELLA OMESSA COMUNICAZIONE DELL'UDIENZA DI RINVIO - ESCLUSIONE - CARENZA DI INTERESSE.*
Stato
decisa il 1981-07-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/415092-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - COSTITUZIONE E COMPARIZIONE DELLE PARTI - MANCATA COSTITUZIONE DELLO APPELLANTE ALLA PRIMA UDIENZA - COMUNICAZIONE DELL'UDIENZA DI RINVIO - OBBLIGO - FINALITA - PRONUNCIA SUL MERITO DA PARTE DEL GIUDICE D'APPELLO - DEDUCIBILITA IN CASSAZIONE DELLA OMESSA COMUNICAZIONE DELL'UDIENZA DI RINVIO - ESCLUSIONE - CARENZA DI INTERESSE.*

L'art 348, primo comma, cod proc civ, il quale fa Obbligo di dare comunicazione all'appellante, non costituitosi alla prima udienza, della successiva udienza di rinvio, mira esclusivamente ad evitare che il gravame venga dichiarato improcedibile senza che l'appellante medesimo sia stato posto in grado di costituirsi in detta udienza successiva. Pertanto, qualora l'inosservanza di tale Obbligo non sia stata seguita da declaratoria di improcedibilita dell'appello, come previsto dalla citata norma, in quanto il giudice di secondo grado abbia pronunciato nel merito, procedendo in contumacia dell'appellante, deve escludersi che quest'ultimo abbia interesse a denunciare con ricorso per Cassazione, puramente e semplicemente, l'indicata violazione, che di per se non gli ha recato effetti dannosi. (V 4616/80, mass n 408436; (Conf 1446/81, mass n 412098; (Conf 6391/79, mass n 403116).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 348

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)