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Sez. 3, Sentenza n. 4114 del 11/09/1978 (Rv. 393733 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - CAUSALITA (NESSO DI) - CONCORSO DI CAUSE - EQUIVALENZA DI ESSE - LIMITI - CAUSA SOPRAVVENUTA - ESCLUSIVA EFFICIENZA CAUSALE - FATTISPECIE (RITARDO NELLA RESTITUZIONE DELL'AUTOVETTURA DA PARTE DEL CARROZZIERE; DANNI RELATIVI; ADDEBITABILITA ALL'INVESTITORE; ESCLUSIONE).*
Stato
decisa il 1978-09-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/393733-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - CAUSALITA (NESSO DI) - CONCORSO DI CAUSE - EQUIVALENZA DI ESSE - LIMITI - CAUSA SOPRAVVENUTA - ESCLUSIVA EFFICIENZA CAUSALE - FATTISPECIE (RITARDO NELLA RESTITUZIONE DELL'AUTOVETTURA DA PARTE DEL CARROZZIERE; DANNI RELATIVI; ADDEBITABILITA ALL'INVESTITORE; ESCLUSIONE).*

In presenza di un evento dannoso, tutti gli antecedenti senza i quali esso non si sarebbe verificato debbono essere considerati come sue cause, abbiano essi agito in via diretta e prossima ovvero in via indiretta e remota. A questa regola fa eccezione il principio di causalita efficiente, di cui al capoverso dell'art 41 cod pen, secondo cui la causa sufficiente da sola a produrre l'evento esclude il nesso eziologico tra questo e le altre cause antecedenti, facendole scadere al rango di mere occasioni. (nella specie, la Corte ha confermato la decisione del merito, secondo cui il danno sopportato da una persona coinvolta in un sinistro stradale, e derivato dall'illegittimo ritardo del carrozziere nel restituire l'autovettura data in riparazione, non poteva considerarsi causato dalla persona che aveva determinato il sinistro stradale, poiche tra il comportamento di quest'ultima ed il danno in questione si era interposto, quale unica causa efficiente, il comportamento illegittimo del carrozziere). (Conf 2506/75, mass n 376416).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Pen. art. 41

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)