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Sez. 3, Sentenza n. 2506 del 23/06/1975 (Rv. 376416 - 01)

RESPONSABILITA CIVILE - CAUSALITA (NESSO DI) - CONCORSO DI PIU FATTI COLPOSI - CONCORSO DI CAUSE - EQUIVALENZA DELLE CAUSE - LIMITI - CAUSA SOPRAVVENUTA - ESCLUSIVA EFFICIENZA CAUSALE.*
Stato
decisa il 1975-06-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/376416-01

RESPONSABILITA CIVILE - CAUSALITA (NESSO DI) - CONCORSO DI PIU FATTI COLPOSI - CONCORSO DI CAUSE - EQUIVALENZA DELLE CAUSE - LIMITI - CAUSA SOPRAVVENUTA - ESCLUSIVA EFFICIENZA CAUSALE.*

In presenza di un evento dannoso, tutti gli antecedenti senza i quali quell'evento non si sarebbe verificato devono essere considerati causa di esso, senza che sia dato distinguere tra quelli che hanno operato in via diretta e prossima e quelli che hanno avuto influenza soltanto indiretta e remota. L'unico correttivo al rigore di questa regola e il principio della cosidetta causalita efficiente o giuridica, espresso nel secondo comma dell'art 41 cod pen, in virtu del quale se nella sequenza causale e individuabile una causa prossima di rilievo tale da essere sufficiente da sola a determinare l'evento, e questa ad assurgere a causa efficiente esclusiva, mentre gli antecedenti piu remoti scadono al rango di mere occasioni, non piu legate eziologicamente al risultato finale. (Conf 201/73, mass n 362009; 279/71, mass n 349751; (Conf 2337/70, mass n 348536; 797/69, mass n 339119; (Conf 3977/68, mass n 337541).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Cod. Pen. art. 41

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)