Sez. 3, Sentenza n. 3460 del 27/05/1980 (Rv. 407302 - 01)
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - NECESSITA DEL LOCATORE - ACQUIRENTE DELL'IMMOBILE LOCATO - ESERCIZIO DELL'AZIONE - TERMINE PREVISTO DALL'ART 2 QUATER DEL DL N 236 DEL 1974 - NATURA - PRESUPPOSTO PROCESSUALE.*
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - NECESSITA DEL LOCATORE - ACQUIRENTE DELL'IMMOBILE LOCATO - ESERCIZIO DELL'AZIONE - TERMINE PREVISTO DALL'ART 2 QUATER DEL DL N 236 DEL 1974 - NATURA - PRESUPPOSTO PROCESSUALE.*
L'art 2 quater del DL 19 giugno 1974 n 236 (convertito nella legge 12 agosto 1974 n 351), che ha sostituito il primo comma dell'art 7 della legge 23 maggio 1950 n 253, usando l'espressione 'la domanda giudiziale per far cessare la proroga nel caso previsto dal numero 1) del precedente art 4 non e proponibilè, configura il decorso del termine dalla data dell'acquisto dell'immobile per atto tra vivi non piu come condizione dell'Azione, che poteva maturare anche nel corso del giudizio, bensi come presupposto processuale, la cui Mancanza al momento dell'instaurazione del giudizio rende improponibile la domanda di cessazione della proroga legale. (Conf 128/80, mass n 403512; (Conf 2771/79, mass n 399074; (Conf 512/77, mass n 384062).*
Riferimenti normativi: Legge 23/05/1950 num. 253 art. 7 CORTE COST., Legge 12/08/1974 num. 351 art. 2 quater CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)