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Sez. 4, Sentenza n. 45154 del 04/10/2005 Cc. (dep. 13/12/2005) Rv. 232821 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE - PROCEDIMENTO | Presupposti - Dolo o colpa grave dell'istante - Dimostrazione - Onere della prova.
Stato
decisa il 2005-10-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/232821-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - RIPARAZIONE PER L'INGIUSTA DETENZIONE - PROCEDIMENTO

In materia di riparazione per ingiusta detenzione, non può fondarsi la colpa dell'interessato, idonea ad escludere il diritto all'equa riparazione, solo sul silenzio da questi serbato in sede di interrogatorio davanti al P.M. ed al G.i.p., giacchè la scelta defensionale di avvalersi della facoltà di non rispondere non può valere "ex se" per fondare un giudizio positivo di sussistenza della responsabilità per il rispetto che è dovuto alle strategie difensive che abbia ritenuto di adottare chi è stato privato della libertà personale, anche qualora a tali strategie difensive possa attribuirsi, "a posteriori", un contributo negativo di non chiarificazione del quadro probatorio legittimante la privazione della libertà. (Nella specie, la Corte, in applicazione di tale principio, ha annullato con rinvio l'ordinanza del giudice della riparazione, che aveva riconosciuto un indennizzo solo parziale, fondando tale decisione sul comportamento asseritamene negligente dell'istante che in sede di interrogatorio aveva omesso di riferire che la missiva a sua firma, oggetto della contestazione, si riferiva, in realtà, a vicenda diversa da quella oggetto del procedimento penale).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 314 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 315 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)