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Sez. 1, Sentenza n. 6338 del 06/12/1995 Cc. (dep. 01/02/1996) Rv. 203745 - 01

Misure cautelari - Personali - Disposizioni generali - Esigenze cautelari | Personalità dell'imputato - Possibilità di desumere la pericolosità dal fatto-reato - Sussistenza.
Stato
decisa il 1995-12-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/203745-01

Misure cautelari - Personali - Disposizioni generali - Esigenze cautelari

La sussistenza dell'esigenza cautelare di cui all'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., ed in particolare la ravvisabilità di una spiccata pericolosità sociale dell'indagato può correttamente desumersi dalle specifiche modalità e circostanze del fatto, considerate nella loro obbiettività e quali elementi sintomatici di una personalità proclive al compimento di atti di violenza, poiché la norma non pone alcun divieto alla valutazione degli stessi comportamenti costitutivi del reato ai fini dell'indagine in questione. (Contra sez. II, C.C. 14 novembre 1995, n. 4875, Armeli).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 lett. C, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 274 lett. C CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)