Sez. U, Sentenza n. 4955 del 03/06/1997 (Rv. 504919 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - IN GENERE | Controversie relative - Giurisdizione dell'A.G.O. - Sindacato incidentale sulla legittimità degli atti e provvedimenti adottati nell'ambito del rapporto - Ammissibilità.
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - IN GENERE
Il rapporto tra medici convenzionati esterni e le Unità Sanitarie Locali, nella disciplina fissata dalla legge n. 833 del 1978 (istitutiva del servizio sanitario nazionale) e dagli accordi collettivi nazionali stipulati ai sensi dell'art. 48 della predetta legge, esula dall'ambito del pubblico impiego, difettando il presupposto della subordinazione, e configura un rapporto di prestazione d'opera professionale, sia pure con i connotati della collaborazione continuativa e coordinata (art. 409 n. 3 cod. proc. civ.), da cui conseguono posizioni di diritto soggettivo non suscettibili, in difetto di previsione di legge, di essere affievolite per determinazione unilaterale dell'Amministrazione. Ne consegue che le controversie ad esso inerenti spettano alla cognizione del giudice ordinario (cui compete di disapplicare, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 2248 del 1865 all. E, l'atto impugnato eventualmente lesivo di diritti soggettivi), la cui giurisdizione non resta esclusa, in favore di quella del giudice amministrativo, per il fatto che la domanda del professionista denunci, quale mezzo al fine della tutela dei diritti scaturenti dal suddetto rapporto, l'illegittimità di atti e provvedimenti (non esclusi quelli di sospensione cautelare del professionista convenzionato, come nella specie, o quelli disciplinari) adottati dall'Amministrazione, che vengano a ledere gli indicati diritti.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Legge 23/12/1978 num. 833 art. 48 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)