Sez. 6, Sentenza n. 12405 del 20/03/2007 Cc. (dep. 23/03/2007) Rv. 235907 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - IN GENERE | Mandato di arresto europeo - Consegna per l'estero - Condizioni - Previsione nella legislazione dello Stato di emissione di limiti massimi della carcerazione preventiva - Legislazione austriaca - Sussistenza.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - IN GENERE
In tema di mandato di arresto europeo, non ricorre l'ipotesi prevista dall'art. 18 della legge n. 69 del 2005, che impone il rifiuto della consegna qualora la legislazione dello Stato membro di emissione non preveda "limiti massimi della carcerazione preventiva", in relazione ad un mandato di arresto europeo emesso dall'autorità giudiziaria austriaca, poiché il codice di procedura penale austriaco prevede limiti massimi per la custodia cautelare per la fase delle indagini preliminari e, una volta iniziato il dibattimento, un sistema di periodica verifica da parte del giudice della sussistenza delle ragioni giustificatrici del permanere della custodia.
Riferimenti normativi: Legge 22/04/2005 num. 69 art. 18 lett. E CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)