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Sez. 1, Sentenza n. 9078 del 07/07/2000 (Rv. 538955 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - IN GENERE | Espulsione amministrativa dello straniero - Decreto prefettizio di espulsione - Opposizione - Procedimento - Art. 13 bis del T.U. sull'immigrazione - Legittimazione processuale esclusiva del Prefetto a contraddire - Contumacia o difesa con funzionario delegato - Carattere derogatorio rispetto all'art. 11, commi primo e secondo, del R.D. n. 1611 del 1933.
Stato
decisa il 2000-07-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/538955-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - IN GENERE

In tema di espulsione amministrativa dello straniero, l'art. 13 bis del D.Lgs. 25 luglio 1998 n.286, introdotto dall'art. 4 del D.Lgs. 13 aprile 1999 n. 113, ha attribuito al Prefetto la legittimazione processuale esclusiva a contraddire le opposizioni avverso i suoi decreti di espulsione, legittimazione permanente anche in sede di legittimità le volte in cui il Prefetto innanzi al Giudice del merito non si sia costituito o si sia difeso avvalendosi dei propri funzionari. E tale disposizione costituisce deroga ai commi primo e secondo dell'art. 11 del R.D. 30 ottobre 1933 n. 1611.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 11 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 bis CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 13/04/1999 num. 113 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)