diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 40095 del 02/10/2001 Cc. (dep. 09/11/2001) Rv. 220271 - 01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - IN GENERE | Atti preliminari al giudizio - Sentenza di proscioglimento - Ammissibilità nel giudizio di appello - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2001-10-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/220271-01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - IN GENERE

Il giudice di appello non può pronunciare sentenza predibattimentale di proscioglimento, in quanto il rinvio alle norme sul giudizio di primo grado di cui all'art. 598 del codice di rito non comprende la eccezionale procedura prevista dall'art. 469 cod. proc. pen., operando tale rinvio con salvezza, tra l'altro, dell'art. 599 cod. proc. pen., che contiene un catalogo tassativo delle decisioni da adottarsi in camera di consiglio, in cui non figura l'ipotesi di sentenza predibattimentale, e dell'art. 601 cod. proc. pen. che detta una disciplina autonoma della fase degli atti preliminari rispetto a quella relativa al primo grado.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 469 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 469 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 598, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 598, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 599 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 599 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 601 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 601

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)