Sez. 3, Sentenza n. 40 del 14/11/2003 Cc. (dep. 08/01/2004) Rv. 227638 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - IN GENERE | Atti preliminari al giudizio - Proscioglimento prima del dibattimento - Ammissibilità - Esclusione - Ragioni.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - IN GENERE
Nel giudizio d'appello non trova applicazione il disposto di cui all'art. 469 cod. proc. pen. (proscioglimento prima del dibattimento)per una molteplicità di considerazioni correlate all'interpretazione sistematica della norma alla luce dell'art. 598 cod. proc. pen: a)l'art. 601 cod. proc. pen.introduce una disciplina degli atti preliminari in appello autonoma rispetto al primo grado; b) l'art. 599 cod. proc. pen., nell'enucleare i casi tassativi nei quali si può procedere a rito camerale, non richiama l'ipotesi del proscioglimento prima del dibattimento; c)l'art. 469 cod. proc. pen. contiene l'esplicito riferimento all'inappellabilità della sentenza; d) nel giudizio d'appello, contraddistinto da una fase dibattimentale di norma contratta, non sussistono le esigenze di economia processuale, presenti, invece, nel primo grado, caratterizzato da un dibattimento laborioso e protratto nel tempo.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 469 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 469 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 598, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 598, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 599 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 599 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 601 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 601
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)