Sez. 5, Sentenza n. 48373 del 14/07/2017 Cc. (dep. 20/10/2017) Rv. 271268 - 01
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - QUESTIONI SUL TITOLO ESECUTIVO | Sentenza irrevocabile di applicazione della pena su richiesta delle parti - Incostituzionalità della norma penale diversa da quella incriminatrice - Conseguenze - Rideterminazione della pena da parte del giudice dell'esecuzione - Modalità - Vincoli derivanti dal precedente accordo - Esclusione.
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - QUESTIONI SUL TITOLO ESECUTIVO
Non viola in divieto di "reformatio in peius" il giudice dell'esecuzione che, nel rideterminare la pena inflitta, ex art. 444 cod. proc. pen., per reati aventi ad oggetto droghe "leggere", divenuta illegale per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 32 del 2014, applica la diminuzione di pena per il riconoscimento delle circostanze attenuanti prevalenti non nella misura massima consentita, così come invece avvenuto nell'originaria sentenza di patteggiamento. (Fattispecie in cui, mancato l'accordo tra le parti, il giudice aveva provveduto ex artt. 132 e 133 cod. pen.).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST. PENDENTE, Legge 21/02/2006 num. 49 art. 4 bis PENDENTE, Legge 21/02/2006 num. 49 art. 4 tervicies PENDENTE, Regol. Esec. Cod. Proc. Pen. art. 188, Cod. Pen. art. 132 CORTE COST., Cod. Pen. art. 133 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)