Sez. 1, Sentenza n. 32193 del 28/05/2015 Cc. (dep. 22/07/2015) Rv. 264257 - 01
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - QUESTIONI SUL TITOLO ESECUTIVO | Sentenza irrevocabile di condanna - Dichiarazione di illeggitimitĂ costituzionale di norma penale diversa da quella incriminatrice - Conseguenze - Potere del giudice dell'esecuzione di rideterminazione della pena - Limiti.
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - QUESTIONI SUL TITOLO ESECUTIVO
Quando, successivamente alla pronuncia di una sentenza irrevocabile di condanna, interviene la dichiarazione d'illegittimitĂ costituzionale di una norma penale diversa da quella incriminatrice incidente sulla commisurazione del trattamento sanzionatorio, il giudice dell'esecuzione deve rideterminare la pena in favore del condannato e rimuovere tutti gli effetti pregiudizievoli derivanti dalla norma dichiarata costituzionalmente illegittima solo se l'esecuzione della pena sia in corso, ma non anche nel caso di esaurimento del rapporto esecutivo. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittima la decisione del giudice della esecuzione che, in considerazione della intervenuta espiazione della pena, aveva rigettato la richiesta di rideterminazione della stessa, presentata a seguito della sentenza della Corte cost. n. 32 del 2014, e di riconoscimento dei benefici di legge).
Riferimenti normativi: Legge 11/03/1953 num. 87 art. 30 CORTE COST., Legge 24/02/2006 num. 85 art. 14, Costituzione art. 136, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 669 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 670 PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 671 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 672 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 673 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 675
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)