Sez. 3, Sentenza n. 19254 del 13/04/2005 Ud. (dep. 20/05/2005) Rv. 231991 - 01
ACQUE | Tutela dall'inquinamento - Superamento dei limiti tabellari - Limiti Statali - D.Lgs. n. 258 del 2000 - Riferibilità alla Tabella 5 allegata al decreto n. 152 del 1999 - Esclusione - Fondamento.
ACQUE
In tema di scarichi di acque reflue industriali, a seguito del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 258, modificativo dell'art. 59, D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152, sono sottoposti a sanzione penale gli scarichi che superano i limiti tabellari posti dallo Stato e individuati nelle Tabelle 3 e 4 anche se si tratta di sostanze diverse dalle quelle indicate nella Tabella 5 dell'Allegato 5. Infatti nell'attuale formulazione il riferimento alle sostanze indicate nella Tabella 5 è stato collocato dopo la previsione della possibilità, per le autorità diverse dallo Stato, di stabilire "limiti più restrittivi", la violazione dei quali - in applicazione del disposto dell'art. 54, comma primo, D.Lgs. n. 152 del 1999 ed in ossequio alla riserva statale dello "ius puniendi" - è sanzionata solo in via amministrativa, salvo la sussistenza dell'ulteriore condizione che si tratti delle diciotto sostanze pericolose incluse nella citata Tabella 5.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 11/05/1999 num. 152 art. 54 com. 1, Decreto Legisl. 11/05/1999 num. 152 art. 59 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 258 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)