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Sez. L, Sentenza n. 6109 del 30/05/1995 (Rv. 492597 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA | Interessi legali e rivalutazione - Disciplina ex art. 16, comma sesto, legge n. 412 del 1991 - Portata - Fattispecie costitutiva della responsabilità dell'istituto debitore perfezionatesi nel vigore della precedente disciplina - Esclusione - Art. 22, comma 36, legge n. 724 del 1994 - Rapporto col citato art. 16.
Stato
decisa il 1995-05-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/492597-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA

L'art. 16, comma sesto, della legge 30 dicembre 1991 n. 412, che ha stabilito per i crediti previdenziali la regola della non cumulabilità di interessi legali e rivalutazione, non è applicabile alla fattispecie costitutive della responsabilità dell'istituto debitore perfezionisti nel vigore della precedente disciplina, non essendosi limitato a disciplinare gli effetti del ritardo, ma avendo modificato la natura e il regime giuridico del credito previdenziale, come confermato, in particolare, dalle pronuncie della Corte Costituzionale n. 394 del 1992, n. 196 del 1993 e n. 207 del 1994, nonché dal disposto dell'art. 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994 n. 724; il quale, prevedendo che l'art. 16, sesto comma, della legge n. 412 del 1991 si applichi anche agli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale dei dipendenti pubblici e privati in attività di servizio o in quiescenza, espressamente esclude da tale applicabilità i crediti per i quali non sia maturato il diritto alla percezione entro il 31 dicembre 1994

Riferimenti normativi: Legge 30/12/1991 num. 412 art. 16 CORTE COST., Legge 23/12/1994 num. 724 art. 22 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)