Sez. 3, Sentenza n. 4912 del 22/03/1996 Ud. (dep. 16/05/1996) Rv. 205460 - 01
Giudizio - Istruzione dibattimentale - Nuove contestazioni - In genere | Emergenza dei nuovi elementi di prova nel corso dell'istruzione dibattimentale - Necessità - Elementi raccolti dopo il decreto di citazione a giudizio e contestati nella fase dell'esposizione introduttiva - Trasmissione da parte del tribunale degli atti al Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 521 comma secondo e terzo cod. proc. pen. - Necessità.
Giudizio - Istruzione dibattimentale - Nuove contestazioni - In genere
È possibile procedere nel corso del dibattimento a nuove contestazioni sia per un fatto diverso ex art. 516, che per un reato concorrente o continuato ex art. 517, che per un fatto nuovo ex art. 518 solo a condizione che la contestazione suppletiva tragga origine dalla istruzione dibattimentale. La possibilità, comunque regolata, di contestare in dibattimento elementi di prova raccolti nel corso delle indagini preliminari determinerebbe una violazione del principio del contraddittorio e della "par condicio" tra le parti che è alla base del vigente sistema processuale consentirebbe al P.M. di eludere l'obbligo funzionale della discovery permettendogli di sottrarre materiale investigativo alla udienza preliminare producendolo direttamente a dibattimento (nell'affermare il principio di cui in massima la corte ha ritenuto irrituale la contestazione di reati concorrenti fatta dal P.M. nella fase degli atti introduttivi in base a documentazione acquisita dopo che era stato disposto il rinvio a giudizio, affermando che il P.M. avrebbe dovuto acquisire in dibattimento la prova dei nuovi reati attraverso l'escussione dei testi ammessi o la richiesta di nuovi mezzi di prova e poi procedere alla contestazione suppletiva).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 516 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 516 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 517 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 517 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 518 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 518 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 521 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)