Sez. 1, Sentenza n. 2865 del 15/12/2004 Cc. (dep. 28/01/2005) Rv. 230728 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Remissione del debito - Pena espiata in libertà - Valutazione della condotta - Relativa al tempo di esecuzione - Fondamento - Fattispecie.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
Ai fini della concessione del beneficio della remissione del debito, la valutazione della condotta deve essere limitata esclusivamente al periodo di esecuzione della pena anche nell'ipotesi in cui quest'ultima sia stata espiata in stato di libertà in virtù della concessione del beneficio della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale. (Nella fattispecie la Corte ha censurato il giudice di merito secondo il quale lo stato di libertà del condannato istante comportava che, a prescindere dall'esito positivo dell'affidamento, la condotta da valutare si prolungasse fino al momento della domanda di remissione del debito: tale interpretazione, secondo la Corte, determina uno svantaggio del tutto ingiustificato per il condannato libero rispetto al condannato detenuto, la cui condotta viene in considerazione soltanto per il periodo di espiazione della pena).
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 56 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)