diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 44032 del 10/10/2005 Ud. (dep. 02/12/2005) Rv. 233064 - 01

PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - IN GENERE | Reati per i quali è consentita l'intercettazione in base alla pena edittale - Omicidio preterintenzionale - Sussistenza delle condizioni legittimanti l'intercettazione - Sussistenza.
Stato
decisa il 2005-10-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/233064-01

PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - IN GENERE

Le intercettazioni telefoniche ben possono essere disposte in relazione al delitto di omicidio preterintenzionale, in quanto l'art. 266 cod. proc. pen. consente la captazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche o di altre forme di telecomunicazione, tra l'altro, nei procedimenti relativi a "delitti non colposi", tra i quali rientra, appunto, il reato di cui all'art. 584 cod. proc. pen., la cui condotta, punita unitariamente, non può essere frazionata ai fini della valutazione del rispetto dei limiti stabiliti dalla norma in vista della prescritta autorizzazione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 266 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 271 CORTE COST., Cod. Strada Nuovo art. 584

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)