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Sez. L, Sentenza n. 4170 del 23/03/2002 (Rv. 553212 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE | Principio di immediatezza - Portata - Ritardo tra la contestazione e l'esercizio del potere di recesso - Illegittimità del recesso per violazione del principio di immediatezza - Esclusione - Condizioni - Accertamento della mancanza di interesse del datore di lavoro alla irrogazione della sanzione del licenziamento - Necessità.
Stato
decisa il 2002-03-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/553212-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE

In tema di licenziamento disciplinare, la tempestività della reazione del datore di lavoro rileva, quando si tratti di licenziamento per giusta causa, sia sotto il profilo che il tempo decorso fra l'intimazione del licenziamento e il fatto contestato al lavoratore può indicare l'assenza di un requisito della fattispecie prevista dall'art. 2119 cod. civ. (incompatibilità del fatto contestato con la prosecuzione del rapporto di lavoro), sia sotto il profilo della necessità di consentire al lavoratore una efficace difesa in relazione alla contestazione dell'addebito. Ne consegue che, allorquando la contestazione dell'addebito sia avvenuta tempestivamente, il concreto esercizio del potere del datore di lavoro di recedere dal rapporto può realizzarsi anche a distanza di tempo dalla contestazione, essendo però rimesso al giudice di merito verificare se la condotta tenuta dal datore di lavoro dopo la contestazione dell'addebito sia incompatibile con la volontà di recedere dal rapporto.

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)