Sez. L, Sentenza n. 2809 del 08/05/1984 (Rv. 434844 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - REVOCA DELLA PENSIONE - IN GENERE - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - REVOCA DELLA PENSIONE - IN GENERE - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI.*
La revoca ex nunc della pensione di Invalidità può essere legittimamente disposta dall'INPS per il caso in cui l'assicurato abbia recuperato la propria capacità di guadagno oltre i limiti pensionabili e quindi, a maggior ragione, nell'ipotesi in cui risulti che la riduzione della capacità stessa al disotto di detti limiti non si sia verificata e che, conseguentemente, la pensione sia stata ingiustificatamente concessa in Sede amministrativa senza necessità, in tale ultimo caso, di alcun esame comparativo, fra le condizioni di capacità dell'assicurato, originariamente considerate e quelle successive, inteso ad evidenziare l'intervenuto miglioramento delle condizioni stesse. (V 4936/79, mass n 401596; (V 4914/77, mass n 388516; (Conf 855/78, mass n 390195).*
Riferimenti normativi: Legge 06/07/1939 num. 1272 art. 10
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)