Sez. 3, Sentenza n. 298 del 13/01/2003 (Rv. 559624 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - IN GENERE | Autostrade - Responsabilità del proprietario, o del concessionario - Danni subiti dagli automobilisti nell'utilizzazione dell'autostrada - Disciplina - Art. 2051, cod. civ. - Applicabilità - Condizioni - Situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura della autostrada - Caso fortuito - Fattispecie.
RESPONSABILITÀ CIVILE - IN GENERE
Ai proprietari, o concessionari, delle autostrade previste dall'art. 2 del vecchio e del nuovo codice della strada (d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393; D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285), in considerazione della possibilità di svolgere un'adeguata attività di vigilanza, che sia in grado di impedire l'insorgere di cause di pericolo per gli utenti, in linea generale, è applicabile l'art. 2051, cod. civ., in riferimento alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze dell'autostrada, essendo peraltro configurabile il caso fortuito in relazione a quelle provocate dagli stessi utenti, ovvero da una repentina e non specificamente prevedibile alterazione dello stato della cosa che, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata allo scopo di garantire un intervento tempestivo, non possa essere rimossa o segnalata, per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, che aveva escluso l'applicabilità dell'art. 2051, cod. civ., in un caso di collisione di un'autovettura con una tanica che ingombrava la carreggiata e la cui presenza era stata segnalata ai responsabili della gestione del tratto di autostrada interessato).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 2 CORTE COST., DPR 15/06/1959 num. 393 art. 2, Cod. Strada art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)