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Sez. 5, Sentenza n. 8772 del 04/04/2008 (Rv. 603114 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE | Operazioni volte esclusivamente al conseguimento di un vantaggio fiscale - Abuso del diritto - Configurabilità - Opponibilità all'Amministrazione finanziaria - Esclusione - Fatturazione in tema di costituzione di usufrutto su azioni intestate a società estera.
Stato
decisa il 2008-04-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/603114-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE

Il principio secondo cui, in forza del diritto comunitario, non sono opponibili alla Amministrazione finanziaria quegli atti posti in essere dal contribuente che costituiscano "abuso del diritto", cioè che si traducano in operazioni compiute essenzialmente per il conseguimento di un vantaggio fiscale, deve estendersi a tutti i settori dell'ordinamento tributario, e dunque anche all'ambito delle imposte dirette, prescindendosi dalla natura fittizia o fraudolenta della operazione; ed incombe sul contribuente la prova della esistenza di ragioni economiche alternative o concorrenti con carattere non meramente marginale o teorico. (Nella specie, la S.C. ha censurato la pronuncia di merito che aveva riconosciuto il credito d'imposta di cui all'art. 14 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo anteriore alle modifiche apportate dall'art. 7- bis del d.l. 9 settembre 1992, n. 372, ad una società italiana che si era resa cessionaria dell'usufrutto di partecipazioni azionarie intestate ad altra società con sede all'estero al solo fine di procurare a quest'ultima un vantaggio fiscale).

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 37 com. 3 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 14 bis com. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)