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Sez. 5, Sentenza n. 3399 del 27/10/2009 Cc. (dep. 26/01/2010) Rv. 245836 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - INTERROGATORIO - IN GENERE | Misura cautelare disposta da giudice incompetente - Rinnovazione ad opera del giudice competente - Nuovo interrogatorio di garanzia - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2009-10-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/245836-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - INTERROGATORIO - IN GENERE

In tema di misure cautelari, non è necessario procedere ad un nuovo interrogatorio di garanzia qualora la misura cautelare disposta da giudice incompetente sia rinnovata ad opera di quello competente, in quanto, ex art. 27 cod. proc. pen., l'estinzione della misura si determina solo nel caso in cui il giudice competente non abbia provveduto ad emettere una nuova ordinanza, ex art. 292 cod. proc. pen., nel termine di venti giorni dall'ordinanza di trasmissione degli atti. (La Corte ha pertanto osservato che conserva piena efficacia l'interrogatorio di garanzia di cui all'art. 294 cod. proc. pen., in ordine al quale la legge designa a provvedervi il giudice che ha disposto la misura e non quello competente per il merito, tant'è che il succitato art. 27 richiama il solo art. 292 e non anche gli art. 294 e 302 cod. proc. pen.).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 27 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 294 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 302 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)