Sez. 3, Sentenza n. 33933 del 05/07/2001 Cc. (dep. 20/09/2001) Rv. 220197 - 01
PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE | Subordinazione alla eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato - Omessa indicazione del termine di esecuzione - Nullità della clausola - Esclusione - Integrabilità della decisione con l'indicazione del termine ex art. 163, comma 1, c.p.
PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE
In caso di subordinazione del beneficio della sospensione condizionale della pena alla eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, la omissione della indicazione del termine entro il quale gli obblighi, ai quali il beneficio risulta condizionato, devono essere adempiuti non comporta la nullità della clausola, ma solo la sua integrazione con il termine legale di sospensione condizionale della pena previsto dal comma primo dell'art. 163 cod. pen. (due o cinque anni a seconda che trattasi di contravvenzione o delitto).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 165 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)