Sez. 1, Sentenza n. 47483 del 06/10/2015 Cc. (dep. 01/12/2015) Rv. 265312 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - DECISIONE - IN GENERE | Ordinanza emessa in epoca antecedente all'entrata in vigore della legge n. 47 del 2015 - Applicabilità della nuova disciplina legislativa - Esclusione - Ragioni.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - DECISIONE - IN GENERE
In tema di misure cautelari personali, l'ambito temporale di applicabilità dell'art. 309, comma decimo, cod. proc. pen., come modificato dalla l. 16 aprile 2015, n. 47, è regolato, in assenza di una disciplina transitoria, dal principio "tempus regit actum", per cui il momento di emissione dell'ordinanza individua la norma destinata a regolare i tempi di deposito della motivazione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 10 CORTE COST., Legge 16/04/2015 num. 47
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)