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Sez. 3, Sentenza n. 3856 del 04/11/2015 Ud. (dep. 29/01/2016) Rv. 266138 - 01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - BENEFICI | Potere - Dovere attribuito dall'art. 597, comma quinto, cod. proc. pen. - Motivazione del giudice d'appello circa l'esercizio, positivo o negativo, del potere - Necessità - Omessa motivazione - Censurabilità in cassazione - Sussistenza - Condizioni.
Stato
decisa il 2015-11-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/266138-01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - BENEFICI

Il giudice d'appello deve, seppur sinteticamente, rendere ragione del concreto esercizio, positivo o negativo, del potere-dovere di applicare una o più circostanze attenuanti, attribuitogli dall'art. 597, comma quinto, cod. proc. pen., con la conseguenza che sussiste la legittimazione dell'imputato a ricorrere per cassazione, pur in assenza di specifica richiesta nel giudizio d'appello, non solo nel caso in cui il giudice dell'impugnazione, nell'espletare l'intervento officioso, sia incorso in violazione di legge, ma anche nell'ipotesi di mancato esercizio di tale potere-dovere, a condizione, tuttavia, che dal ricorrente siano indicati gli elementi di fatto in base ai quali il giudice avrebbe potuto ragionevolmente esercitarlo.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597 com. 5, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)