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Sez. 1, Sentenza n. 8058 del 26/01/2004 Cc. (dep. 24/02/2004) Rv. 227118 - 01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI - PENE DETENTIVE | Sospensione dell'esecuzione di pene detentive brevi - Divieto nel caso di condanna per determinati reati - Soggetto condannato per il reato di violenza carnale già previsto dall'abrogato art. 519 cod. pen. - Operatività del divieto - Sussistenza.
Stato
decisa il 2004-01-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/227118-01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI - PENE DETENTIVE

Il divieto di sospensione dell'esecuzione, previsto dall'art.656, comma nono, lett.a), cod. proc. pen. nel caso di condanna per taluno dei delitti elencati nell'art. 4 bis della Legge 26 luglio 1975 n. 354 (ordinamento penitenziario), tra i quali figurano quelli previsti dagli artt. 609 bis, quater e octies cod. pen., opera anche nei confronti di soggetto che sia stato condannato per il reato di violenza carnale, quale previsto dall'abrogato art. 519 cod. pen., atteso che la condotta integratrice di tale reato trova corrispondenza in quelle previste dalle nuove norme incriminatrici sopra indicate.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 656 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 656 CORTE COST., Cod. Pen. art. 519 CORTE COST., Cod. Pen. art. 609 bis CORTE COST. PENDENTE, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 4 bis CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)