Sez. 1, Sentenza n. 27354 del 17/05/2019 Cc. (dep. 19/06/2019) Rv. 276490 - 01
ESECUZIONE - PENE DETENTIVE | Sospensione dell’ordine di esecuzione – Divieto nel caso di condanna per reati ostativi – Rinvio dell’art. 656, comma 9, lett. a), cod. proc. pen. ai delitti di cui all’art. 4-bis ord. pen. – Operatività in relazione alla disciplina prevista dal predetto art. 4-bis per l’accesso ai benefici penitenziari – Esclusione – Conseguenze – Collaborazione impossibile – Irrilevanza – Fattispecie.
ESECUZIONE - PENE DETENTIVE
In tema di divieto di sospensione dell'ordine di esecuzione della pena detentiva nel caso di condanna per un reato ostativo, il rinvio dell'art. 656, comma 9, lett. a), cod. proc. pen. ai delitti di cui all'art. 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, è volto soltanto ad individuare i reati per i quali la sospensione non può essere disposta, senza recepire anche i presupposti previsti dal predetto art. 4-bis per l'accesso ai benefici penitenziari, con conseguente irrilevanza dell'impossibilità per il condannato di collaborare con la giustizia. (Fattispecie relativa a condanna per il delitto di cui all'art. 609-octies cod. pen.).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 656 com. 9 lett. A), Legge 26/07/1975 num. 354 art. 4 bis CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)