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Sez. 1, Sentenza n. 22163 del 24/05/2005 Cc. (dep. 10/06/2005) Rv. 232149 - 01

ESECUZIONE (Cod. proc. pen. 1988) - PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI - pene detentive | Sospensione dell'esecuzione delle pene detentive brevi - Divieto di sospensione in caso di condanna per il delitto di associazione per delinquere finalizzata alla commissione dei delitti di violenza sessuale - Condanna per il solo delitto di violenza sessuale - Applicabilità del divieto di sospensione - Esclusione.
Stato
decisa il 2005-05-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/232149-01

ESECUZIONE (Cod. proc. pen. 1988) - PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI - pene detentive

Il divieto di sospensione dell'esecuzione della pena detentiva non superiore ai limiti previsti dall'art. 656 cod. proc. pen. non si applica al caso in cui la relativa condanna abbia ad oggetto il delitto di violenza sessuale, dal momento che la formulazione letterale della previsione codicistica circoscrive il divieto al catalogo dei reati previsto dall'art. 4 bis ord. pen., in cui è compreso il delitto di associazione per delinquere finalizzato alla commissione di delitti di violenza sessuale e non anche il solo delitto di violenza sessuale.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 656 com. 5 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 656 com. 9 CORTE COST. PENDENTE, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 4 bis CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)