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Sez. 5, Sentenza n. 10257 del 21/04/2008 (Rv. 604359 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - PERDITE, SOPRAVVENIENZE PASSIVE E MINUSVALENZE PATRIMONIALI | Abuso del diritto - Nozione - Onere della prova - Fattispecie in tema di minusvalenze derivanti da operazioni elusive.
Stato
decisa il 2008-04-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/604359-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - PERDITE, SOPRAVVENIENZE PASSIVE E MINUSVALENZE PATRIMONIALI

In tema di imposte sul reddito di impresa, non hanno efficacia nei confronti della amministrazione finanziaria quegli atti posti in essere dal contribuente che costituiscano "abuso del diritto", cioè che si traducano in operazioni compiute essenzialmente per il conseguimento di un vantaggio fiscale; ed incombe sul contribuente la prova della esistenza di ragioni economiche alternative o concorrenti di carattere non meramente marginale o teorico che siano idonee ad escludere l'abusività. (Nella specie, il S.C. ha ravvisato l'uso distorto del meccanismo del credito di imposta collegato a minusvalenze derivanti da un contratto di usufrutto di azioni, immune da invalidità, stipulato tra la società contribuente e una società avente sede all'estero).

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 37 bis CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 66, Decreto Legisl. 08/10/1997 num. 385 art. 7, Cod. Civ. art. 1344, Cod. Civ. art. 1345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)