Sez. 2, Sentenza n. 5227 del 01/12/1977 (Rv. 388872 - 01)
POSSESSO - IN GENERE - DETENZIONE - IN GENERE - CONVENZIONE RELATIVA AL GODIMENTO DI UN IMMOBILE - TRASFERIMENTO DEL POSSESSO O DELLA MERA DETENZIONE - INTERPRETAZIONE DELL'ATTO COSTITUTIVO - ANIMUS POSSIDENDI E ANIMUS DETINENDI - RILEVANZA.*
POSSESSO - IN GENERE - DETENZIONE - IN GENERE - CONVENZIONE RELATIVA AL GODIMENTO DI UN IMMOBILE - TRASFERIMENTO DEL POSSESSO O DELLA MERA DETENZIONE - INTERPRETAZIONE DELL'ATTO COSTITUTIVO - ANIMUS POSSIDENDI E ANIMUS DETINENDI - RILEVANZA.*
Per stabilire se, in conseguenza di una convenzione con la quale un soggetto riceve da un altro il godimento di un immobile, si abbia un possesso idoneo all'usucapione, ovvero una mera detenzione, occorre far riferimento all'elemento psicologico del soggetto stesso e, a tal fine, occorre stabilire se la convenzione sia un contratto ad effetti reali o un contratto a effetti obbligatori; solo nel primo caso, infatti, il contratto e idoneo a determinare nel soggetto investito del relativo diritto l'animus possidendi, anche se la convenzione non rivesta la Forma scritta richiesta ad substantiam dalla legge o manchi la legittimazione a disporre dell'alienante o del costituente, mentre nel secondo caso, attuandosi unicamente l'attribuzione di un diritto di credito, puo giustificarsi solo la sussistenza di un animus detinendi dell'accipiens, irrilevante agli effetti dell'usucapione.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1140, Cod. Civ. art. 1158, Cod. Civ. art. 1159
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)