diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 2512 del 13/12/1979 Ud. (dep. 20/02/1980) Rv. 144430 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - SANZIONE PECUNIARIA PER INAMMISSIBILITA O RIGETTO DEL RICORSO - INAMMISSIBILITA CHE AVREBBE POTUTO ESSERE DICHIARATA CON DECISIONE CAMERALE - SENTENZA CHE DICHIARA L'INAMMISSIBILITA - INAPPLICABILITA DELLA SANZIONE PECUNIARIA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1979-12-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/144430-01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - SANZIONE PECUNIARIA PER INAMMISSIBILITA O RIGETTO DEL RICORSO - INAMMISSIBILITA CHE AVREBBE POTUTO ESSERE DICHIARATA CON DECISIONE CAMERALE - SENTENZA CHE DICHIARA L'INAMMISSIBILITA - INAPPLICABILITA DELLA SANZIONE PECUNIARIA - CONDIZIONI.*

La sentenza della Corte di Cassazione che dichiara inammissibile il ricorso, non deve pronunciare la condanna al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende nel caso in cui l'inammissibilita avrebbe dovuto essere rilevata e dichiarata in camera di consiglio e quando, essendo unico il ricorrente, non sussiste alcuna possibilita di verificazione dell'effetto estensivo dell'impugnazione. (V mass nn 142655, 142165, 142043, 139953 e 107974; (Conf mass nn 140058, 143811 e 141478).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 531, Cod. Proc. Pen. art. 549 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)