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Sez. 1, Sentenza n. 13887 del 11/12/1999 (Rv. 532040 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE | Espropriazione parziale - Indennità - Liquidazione - Criteri.
Stato
decisa il 1999-12-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/532040-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE

In caso di espropriazione parziale, la determinazione dell'indennità per differenza (tra il valore del fondo prima dell'esproprio ed il valore del fondo residuo) secondo le previsioni dell'articolo 40 della legge n. 2359 del 1865 non è incompatibile con il disposto dell'articolo 5 bis della legge n. 359/1992, né è vincolante, ben potendosi raggiungere il medesimo risultato attraverso la somma del valore venale della parte espropriata e del minor valore della parte residua.

Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 40 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 art. 5 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)