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Sez. L, Sentenza n. 3929 del 08/06/1983 (Rv. 428857 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - SCATTI O AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITÀ - DISCIPLINA EX ART. 15, PARTE IMPIEGATI, DEL C.C.N.L. DEI METALMECCANICI DEL 25 GIUGNO 1948 - DEROGA AL PRINCIPIO DELL'ASSORBIMENTO DEGLI SCATTI MATURATI NELLA CATEGORIA INFERIORE NEL MINIMO SALARIALE DELLA CATEGORIA SUPERIORE - CONFIGURABILITÀ - DISCIPLINA EX ART. 21 PARTE OPERAI DEL C.C.N.L. DEI METALMECCANICI DEL 17 FEBBRAIO 1963 E SUCCESSIVI - PRINCIPIO DELL'ASSORBIMENTO - APPLICABILITÀ.*
Stato
decisa il 1983-06-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/428857-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - SCATTI O AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITÀ - DISCIPLINA EX ART. 15, PARTE IMPIEGATI, DEL C.C.N.L. DEI METALMECCANICI DEL 25 GIUGNO 1948 - DEROGA AL PRINCIPIO DELL'ASSORBIMENTO DEGLI SCATTI MATURATI NELLA CATEGORIA INFERIORE NEL MINIMO SALARIALE DELLA CATEGORIA SUPERIORE - CONFIGURABILITÀ - DISCIPLINA EX ART. 21 PARTE OPERAI DEL C.C.N.L. DEI METALMECCANICI DEL 17 FEBBRAIO 1963 E SUCCESSIVI - PRINCIPIO DELL'ASSORBIMENTO - APPLICABILITÀ.*

In tema di scatti (o aumenti periodici) di anzianità - istituto che non attiene alla retribuzione garantita dall'art. 36 della Costituzione e la cui disciplina è rimessa alla libera contrattazione delle parti la disposizione dell'art. 15, parte impiegati, del C.C.n.L. dei metalmeccanici del 25 giugno 1948 - che concede agli impiegati il "riporto in cifra", cioè in aggiunta al nuovo minimo tabellare, del 50% degli scatti maturati nella categoria inferiore - rappresenta una deroga (in senso favorevole agli impiegati) al principio generale, valido sia per gli impiegati che per gli operai, secondo cui, in Mancanza di una contraria ed espressa previsione contrattuale, gli scatti maturati nella categoria inferiore restano assorbiti (e cioè non cumulati o aggiunti) nel minimo salariale della categoria superiore. Pertanto, è alla stregua del principio generale anzidetto che va interpretata la disposizione del settimo comma dell'art. 21, parte operai, del C.C.n.L. dei metalmeccanici del 17 febbraio 1963 (riprodotta dallo art. 16 del C.C.n.L. 1 maggio 1965 e dall'art. 21 del C.C.n.L. 15 dicembre 1966), non esistendo nella disciplina collettiva relativa agli operai una disposizione analoga a quella dettata, per gli impiegati, dall'art. 15 sopra menzionato. (V 349/81, mass n 410813; (V 4177/76, mass n 382855; (Conf 6375/81, mass n 417172).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Contr. Coll. 25/06/1948 num. 15, Contr. Coll. 17/02/1963 num. 21, Contr. Coll. 01/05/1965 num. 16, Contr. Coll. 15/12/1966 num. 21

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)