diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 5985 del 17/11/1979 (Rv. 402680 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - REGOLAMENTO DI CONDOMINIO - IN GENERE - ACQUISTI DI UNITA IMMOBILIARI - INSERZIONE NEGLI ATTI RELATIVI DI CLAUSOLE DEL REGOLAMENTO DI CONDOMINIO CONTENENTI RESTRIZIONI ALLE FACOLTA DEL PROPRIETARIO A VANTAGGIO DELLE AREE CONTIGUE - SERVITU PREDIALI - CONFIGURABILITA - AZIONE DEI PROPRIETARI DELLE AREE PREDETTE PER IL RISPETTO DI TALI LIMITAZIONI - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1979-11-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/402680-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - REGOLAMENTO DI CONDOMINIO - IN GENERE - ACQUISTI DI UNITA IMMOBILIARI - INSERZIONE NEGLI ATTI RELATIVI DI CLAUSOLE DEL REGOLAMENTO DI CONDOMINIO CONTENENTI RESTRIZIONI ALLE FACOLTA DEL PROPRIETARIO A VANTAGGIO DELLE AREE CONTIGUE - SERVITU PREDIALI - CONFIGURABILITA - AZIONE DEI PROPRIETARI DELLE AREE PREDETTE PER IL RISPETTO DI TALI LIMITAZIONI - AMMISSIBILITA.*

Le clausole contenute nel regolamento di condominio, che siano inserite negli Atti di compravendita delle singole unita immobiliari, ove importino restrizioni alle facolta inerenti al diritto di proprieta, allo scopo di assicurare vantaggi alle aree contigue, sono costitutive di oneri aventi natura sostanziale di servitu. Ne consegue che i proprietari di tali aree hanno interesse ad agire per il rispetto delle dette limitazioni imposte dal regolamento. (Conf 1162/78, mass n 390526; (Conf 25/75, mass n 373136; (Conf 1528/73, mass n 364304).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1027, Cod. Civ. art. 1058

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)