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Sez. 5, Sentenza n. 36372 del 13/06/2013 Ud. (dep. 05/09/2013) Rv. 256953 - 01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - SPESE E SANZIONE PECUNIARIA PER RIGETTO O INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO | Ricorso tardivo - Inammissibilità ex art. 591 cod. proc. pen. - Condanna al pagamento della sanzione pecuniaria di cui all'art. 616 cod. proc. pen. - Ragioni.
Stato
decisa il 2013-06-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/256953-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - SPESE E SANZIONE PECUNIARIA PER RIGETTO O INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione per una delle cause indicate dall'art. 591 cod. proc. pen. consegue la condanna in favore della cassa delle ammende, in quanto l'art. 616 cod. proc. pen. non distingue tra le varie cause di inammissibilità, con la conseguenza che la condanna al pagamento della sanzione pecuniaria, ex 616 cod. proc. pen., deve essere comminata, non solo nel caso di declaratoria di inammissibilità ex art. 606, comma terzo, cod. proc., pen. ma anche in quello di inammissibilità pronunciata ex art. 591 cod. proc. pen. (Fattispecie di ricorso dichiarato inammissibile per tardività).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 616 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)