diritto.io

Sez. 6, Sentenza n. 31435 del 24/04/2012 Ud. (dep. 01/08/2012) Rv. 253229 - 01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - SPESE E SANZIONE PECUNIARIA PER RIGETTO O INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO | Impugnazioni - Cassazione - Spese e sanzione pecuniaria per rigetto o inammissibilità del ricorso - Inammissibilità per una delle cause previste dall'art. 591 cod. proc. pen. - Condanna del ricorrente alla sanzione pecuniaria - Esclusione.
Stato
decisa il 2012-04-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/253229-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - SPESE E SANZIONE PECUNIARIA PER RIGETTO O INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO

Non va condannato al pagamento della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 cod. proc. pen., l'imputato che proponga ricorso per cassazione dichiarato inammissibile per una delle cause indicate dall'art. 591 cod. proc. pen. (Fattispecie in cui il ricorso non era stato presentato entro i termini stabiliti dalla legge).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 616 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)