Sez. 1, Sentenza n. 7383 del 12/05/2000 Ud. (dep. 23/06/2000) Rv. 216275 - 01
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - OBLAZIONE | Oblazione facoltativa - Modificazione dell'originaria imputazione che renda oblabile il reato contestato - Possibilità di accesso all'oblazione - Condizioni.
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - OBLAZIONE
L'imputato che abbia tempestivamente invocato la più favorevole qualificazione giuridica del fatto, dalla quale discenda la possibilità di essere ammesso all'oblazione, ben può dolersi dell'impossibilità di addivenirvi, qualora il giudice abbia effettuato solo con la sentenza di condanna, all'esito del dibattimento, la richiesta derubricazione in reato suscettibile di oblazione di un'imputazione originariamente preclusiva di detta causa estintiva. (Nell'enunciare il principio di cui in massima, la S.C. ha precisato che il giudice di primo grado, al quale sia stata tempestivamente richiesta la derubricazione dell'imputazione e l'ammissione all'oblazione, deve provvedere con ordinanza emessa nel corso del dibattimento, eventualmente anche all'esito dell'istruzione dibattimentale, ai sensi dell'art. 141, commi quattro e quattro-bis, sottolineando come questa soluzione sia costituzionalmente obbligata con riferimento all'ipotesi di sentenza di condanna inappellabile, per la quale non potrebbe operare il meccanismo di recupero previsto per il giudizio di appello dall'art. 604, comma settimo, cod. proc. pen.). (V. Corte cost. 29 dicembre 1995 n. 53).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 162 bis CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 141 CORTE COST., Legge 28/07/1989 num. 271 art. 141 CORTE COST., Legge 16/12/1999 num. 479 art. 53
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)