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Sez. 3, Sentenza n. 1712 del 16/02/2000 (Rv. 533920 - 01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - COASSICURAZIONI | Clausola di delega - Stipulazione tra i coassicuratori - Conseguenze.
Stato
decisa il 2000-02-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/533920-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - COASSICURAZIONI

Nella coassicurazione l'effetto della clausola di delega è solo quella di conferire all'assicuratore un potere di rappresentanza. Consegue che l'assicuratore delegato nel sottoscrivere come tale un contratto di coassicurazione in nome degli assicuratori deleganti o nel sottoscrivere insieme agli altri assicuratori un contratto di assicurazione che lo indichi come delegato non si obbliga verso il contraente e l'assicurato a pagare l'intera indennità, essendo egli tenuto nei limiti della quota di sua pertinenza.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1395, Cod. Civ. art. 1911

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)