Sez. 3, Sentenza n. 7 del 09/01/1990 (Rv. 464721 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - FACOLTÀ E OBBLIGHI DELL'ASSICURATORE - GESTIONE DELLA LITE - RESPONSABILITÀ RELATIVA DELL'ASSICURATORE OLTRE IL LIMITE DEL MASSIMALE DI POLIZZA - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - ONERE PROBATORIO RELATIVO - INCIDENZA SU ENTRAMBE LE PARTI - OGGETTO RISPETTIVO - VALUTAZIONE - CRITERI.*
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - FACOLTÀ E OBBLIGHI DELL'ASSICURATORE - GESTIONE DELLA LITE - RESPONSABILITÀ RELATIVA DELL'ASSICURATORE OLTRE IL LIMITE DEL MASSIMALE DI POLIZZA - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - ONERE PROBATORIO RELATIVO - INCIDENZA SU ENTRAMBE LE PARTI - OGGETTO RISPETTIVO - VALUTAZIONE - CRITERI.*
L'assicuratore che sta in giudizio in base al patto di gestione della lite, quale mandatario in rem propriam, è responsabile verso l'assicurato anche oltre il limite del massimale di polizza allorquando ritardi o rifiuti di risarcire il danno senza che ciò trovi ragionevole ed obiettiva giustificazione in relazione alla duplicità di interessi tutelati, ovvero quando la gestione della lite da parte sua sia tale da arrecare pregiudizio all'assicurato per l'eccessiva cura dei propri interessi, ovvero ancora quando si tratti di una gestione dilatoria, indolente, o comunque non caratterizzata dalla cura diligente dei comuni interessi; in tal caso spetta all'assicurato - il quale ritenga non diligentemente tutelato il proprio interesse - dimostrare il fatto obiettivo del detto comportamento negativo o dilatorio dell'assicuratore ed il pregiudizio subito, mentre all'assicuratore incomberà l'Onere di provare che il pregiudizio è dipeso da causa a lui non imputabile, ad esempio perché la richiesta del danneggiato era manifestamente eccessiva ovvero per essere ragionevolmente contestabile la responsabilità dell'assicurato, circostanze tutte, codeste, alla valutazione delle quali il giudice - per l'accertamento di una eventuale responsabilità dell'assicuratore - dovrà procedere con giudizio ex ante. (V 5063/87, mass n 453662; (V 3124/84, mass n 435171; (V 4805/80, mass n 408628).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1710, Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)