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Sez. 3, Sentenza n. 10541 del 09/08/2000 (Rv. 539384 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE | Violazioni del codice della strada - Ordinanza - ingiunzione prefettizia - Emissione oltre il termine stabilito dalla legge - Inefficacia dell'atto - Esclusione - Annullabilità per violazione di legge - Configurabilità - Conseguenze - Deduzione del vizio nel giudizio di opposizione - Necessità - Denuncia "ex novo" in sede di legittimità - Inammissibilità.
Stato
decisa il 2000-08-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/539384-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE

In tema di sanzioni amministrative, il prefetto è tenuto alla decisione sul ricorso presentato dal privato, cui sia stata contestata una violazione del codice della strada, mediante l'emissione di un'ordinanza - ingiunzione entro il termine di sessanta giorni assegnato al detto organo per le eventuali istruzioni integrative ed audizioni degli interessati. Detto termine, cui non può legittimamente attribuirsi natura né "perentoria", né "ordinatoria" (sia perché tali categorie si riferiscono al procedimento giurisdizionale e non a quello amministrativo, sia perché, da un canto, non potrebbe legittimamente qualificarsi "ordinatorio" - e, cioè, prorogabile - un termine per il quale la legge non individua il soggetto cui è attribuito il relativo potere, dall'altro, la legge stessa non dichiara espressamente "perentorio" il termine in questione), va correttamente qualificato, "quoad effectum", secondo i principi contenuti nella legge n. 241 del 1990, con la conseguenza che, emesso intempestivamente il relativo provvedimento, questo risulterà non inefficace, ma affetto da violazione di legge e, pertanto, invalido ed annullabile, suscettibile, cioè, di divenire inoppugnabile solo in mancanza di impugnativa da parte dell'interessato nelle forme e nei termini stabiliti dalla legge (e cioè mediante opposizione al pretore, ai sensi dell'art. 205 cod. strada), senza che la questione relativa alla sua asserita invalidità possa, per la prima volta, dedursi in sede di giudizio di cassazione, ivi operando la preclusione concernente le questioni che non abbiano formato oggetto dell'opposizione.

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 204, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 204, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)