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Sez. L, Sentenza n. 9122 del 13/05/2004 (Rv. 572850 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Incensurabilità in cassazione - Limiti - Criterio della comune intenzione delle parti - Valore preminente - Fattispecie relativa all'interpretazione del CCNL 1990 - 92 per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato in tema di computabilità del cosiddetto elemento distinto della retribuzione ai fini della determinazione del premio annuale di fine esercizio.
Stato
decisa il 2004-05-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/572850-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE

Nell'interpretazione della disciplina contrattuale collettiva dei rapporti di lavoro, censurabile in cassazione solo per vizi di motivazione e violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, ha valore preminente la regola che impone di valutare la comune intenzione delle parti contraenti interpretando ciascuna delle clausole per mezzo delle altre e attribuendo alla stessa il senso che risulta dal complesso della disciplina della materia, secondo il criterio indicato dall'art. 1363 cod. civ.. (Nella specie, la S.C., in base al principio di cui in massima, ha cassato la sentenza di merito che, interpretando il c.c.n.l. 1990 - 92 per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato, aveva ritenuto la computabilità del cosiddetto elemento distinto della retribuzione, introdotto dal successivo accordo interconfederale 8 novembre 1995, ai fini della determinazione del premio annuale di fine esercizio, sul solo presupposto che la clausola contrattuale faceva riferimento, ai fini della composizione di tale premio, anche all'"eventuale" elemento distinto della retribuzione e senza verificare, in particolare, se nella comune intenzione dei contraenti, desumibile da altre intese negoziali, il predetto elemento distinto della retribuzione avesse assunto un valore essenzialmente pensionistico).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)