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Sez. 4, Sentenza n. 44341 del 03/10/2007 Cc. (dep. 29/11/2007) Rv. 237902 - 01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE | Reati di competenza del giudice di pace - Termine di prescrizione - Individuazione.
Stato
decisa il 2007-10-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/237902-01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE

Il termine di prescrizione dei delitti di competenza del giudice di pace per i quali è prevista l'applicazione dell'obbligo della permanenza domiciliare o del lavoro di pubblica utilità, è quello ordinario e non quello triennale previsto dall'art. 157, comma quinto, cod.pen., atteso che le sanzioni paradetentive applicabili dal suddetto giudice devono considerarsi per ogni effetto giuridico come pene detentive, giusto quanto stabilito dall'art. 58, comma primo, D.Lgs. n. 274 del 2000.

Riferimenti normativi: Legge 05/12/2005 num. 251 art. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 52 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 53, Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 58 CORTE COST., Cod. Pen. art. 157 com. 5 CORTE COST., Cod. Pen. art. 590 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)