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Sez. 5, Sentenza n. 40229 del 21/06/2007 Cc. (dep. 30/10/2007) Rv. 238177 - 01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE | L. n. 251 del 2005, modificativa dell'art. 157 cod. pen. - Reati di competenza del giudice di pace - Ingiuria aggravata - Termine di prescrizione - Individuazione.
Stato
decisa il 2007-06-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/238177-01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE

Il termine di prescrizione per i reati di competenza del giudice di pace (nella specie ingiuria aggravata) è quello ordinario e non quello triennale previsto dall'art. 157, comma quinto, cod. pen. - nel testo novellato dalla L. n. 251 del 2005 - considerato che esso ne prevede l'applicabilità per il reato per il quale la legge stabilisce pene diverse da quelle detentive e che le pene della permanenza domiciliare e del lavoro di pubblica utilità applicabili, nella specie, in alternativa alla multa, si considerano, ex art. 58 D.Lgs. n. 274 del 2000, per ogni effetto giuridico, e quindi anche per il computo dei termini di prescrizione, come pena detentiva della specie corrispondente a quella della pena originaria (nella specie reclusione).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Cod. Pen. art. 157 com. 5 CORTE COST., Cod. Pen. art. 594 com. 3, Cod. Pen. art. 594 com. 4, Legge 05/12/2005 num. 251 art. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 52 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 58 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)