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Sez. 5, Sentenza n. 8268 del 11/01/2008 Ud. (dep. 22/02/2008) Rv. 239469 - 01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE | L. n. 251 del 2005, modificativa dell'art. 157 cod. pen. - Reati di competenza del giudice di pace - Ingiuria e minaccia - Termine di prescrizione - Individuazione..
Stato
decisa il 2008-01-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/239469-01

REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE

Il termine di prescrizione per i reati di competenza del giudice di pace (nella specie ingiuria e minaccia) è quello ordinario di cui all'art. 157, comma primo, cod. pen. e non già quello triennale previsto dall'art. 157, comma quinto, cod. pen. - nel testo novellato dalla L. n. 251 del 2005 - considerato che esso ne prevede l'applicabilità per il reato per il quale la legge stabilisce pene diverse da quelle detentive e da quella pecuniaria, le quali - come anche ritenuto dalla Corte costituzionale con sent. n. 2 del 2008 - non possono identificarsi con le sanzioni paradetentive, applicabili nella specie, in quanto nel diritto vigente non sono previste dalla legge come sanzioni applicabili in via esclusiva per determinati reati, come richiesto dal disposto dell'art. 157, comma quinto, cod. pen., ma costituiscono oggetto di un'opzione del giudice in alternativa all'irrogazione della pena pecuniaria; inoltre, l'art. 58 del D.Lgs. n. 274 del 2000 espressamente equipara, per ogni effetto giuridico, le sanzioni paradetentive alle pene detentive con la conseguenza che anche ai reati di competenza del giudice di pace deve applicarsi la disciplina della prescrizione prevista per i reati sanzionati con pena detentiva.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Cod. Pen. art. 157 com. 5 CORTE COST., Cod. Pen. art. 594, Cod. Pen. art. 612

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)