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Sez. 6, Sentenza n. 31569 del 28/06/2016 Ud. (dep. 21/07/2016) Rv. 267527 - 01

NOTIFICAZIONI - ALL'IMPUTATO - IN GENERE | Nomina del difensore di fiducia - Notifica successiva alla prima presso il difensore - Prevalenza su ogni altra forma di notifica - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-06-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/267527-01

NOTIFICAZIONI - ALL'IMPUTATO - IN GENERE

La forma di notificazione prevista dall'art. 157, comma ottavo bis, cod. proc. pen., introdotta dall'art. 2, comma primo, D.L. 21 febbraio 2005 n. 17, conv. con modd. dalla L. 22 aprile 2005 n. 60, secondo cui le notificazioni all'imputato non detenuto successive alla prima sono eseguite mediante consegna al difensore di fiducia, deve ritenersi prevalente su ogni altra, a meno che il difensore di fiducia non dichiari immediatamente all'autorità che procede di non accettare la notificazione per conto del suo assistito. (Fattispecie in cui la notifica dell'avviso della conclusione delle indagini preliminari era stata effettuata presso il domicilio eletto dall'imputato all'atto dell'arresto, mentre i successivi decreti di fissazione dell'udienza preliminare e di rinvio a giudizio erano stati notificati presso il difensore di fiducia. In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto legittimamente eseguita la notificazione di questi ultimi atti con la predetta modalità).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 157 com. 8 n. 2, Decreto Legge 21/02/2005 num. 17 CORTE COST., Legge 22/04/2005 num. 60 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)